ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOCIAL GUARDIANSHIP ONLUS APS-ETS

L'anno 2020 il mese di settembre il giorno 9 in Isernia (IS), presso la sede sociale in Località Camicipietro, s.n.c., sono presenti i seguenti signori:

Luigi Mazzuto, Presidente;
Michele Santoro, Vice Presidente;
Carla Ravelli, Segretaria;
Angela Antonecchia, Annarita Manocchio, Maurizio Matticoli, Flora Minetti Consiglio di Amministrazione;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
 

  • ART. 1 E’ costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l’Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: SOCIAL GUARDIANSHIP ONLUS – APS-ETS.
  • ART. 2 L' APS-ETS ha sede legale in: Isernia – Località Camicipietro s.n.c.
  • ART. 3 L’associazione ha durata illimitata nel tempo.
  • ART. 4 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
    • Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art.1, commi 1 e 2, della Legge 328 del’0tto novembre 2000, della Legge 104/92 e smi e della Legge 112/2016;
    • Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
    • Interventi e prestazioni sanitarie;
    • Prestazioni socio-sanitarie;
    • Formazione universitaria e post-universitaria;
    • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali;
    • Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina dell’impresa sociale di cui alla legge 106/2016;
    • Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
    • Promozione della cultura della legalità;
    • Promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché degli utenti e dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
    • Agricoltura sociale, ai sensi dell’art.2 della legge n.141/2015 e smi
  • ART. 5 L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l’assenza di scopo di lucro, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l’attività di interesse generale svolta, l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
    L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
    ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l’Organo di amministrazione sia composto da 7 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:
    • Presidente Sig. Mazzuto Luigi
    • Vice Presidente Sig. Santoro Michele
    • Segretario Sig.ra Ravelli Carla
    • Consigliere Sig.ra Antonecchia Angela
    • Consigliere Sig.ra Miletti Flora
    • Consigliere Sig.ra Manocchio Annarita
    • Consigliere Sig. Matticoli Maurizio
    (revisore dei conti, se previsto o obbligatorio)
    (organo di controllo, se previsto o obbligatorio)
  • ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2020. È parte integrale del presente atto lo statuto allegato.



STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: Social Guardianship Onlus – APS-ETS, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. L’acronimo APS-ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. L’associazione ha sede legale in Località Camicipietro, sns nel Comune di Isernia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  • Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art.1, commi 1 e 2, della Legge 328 del’0tto novembre 2000, della Legge 104/92 e smi e della Legge 112/2016;
  • Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
  • Interventi e prestazioni sanitarie;
  • Prestazioni socio-sanitarie;
  • Formazione universitaria e post-universitaria;
  • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali;
  • Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina dell’impresa sociale di cui alla legge 106/2016;
  • Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • Promozione della cultura della legalità;
  • Promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché degli utenti e dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
  • Agricoltura sociale, ai sensi dell’art.2 della legge n.141/2015 e smi;
  • Protezione civile ai sensi della legge 225/92 e smi.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art.1, commi 1 e 2, della Legge 328 del’0tto novembre 2000, della Legge 104/92 e smi e della Legge 112/2016;
  • Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
  • Interventi e prestazioni sanitarie;
  • Prestazioni socio-sanitarie;
  • Formazione universitaria e post-universitaria;
  • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali;
  • Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina dell’impresa sociale di cui alla legge 106/2016;
  • Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • Promozione della cultura della legalità;
  • Promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché degli utenti e dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
  • Agricoltura sociale, ai sensi dell’art.2 della legge n.141/2015 e smi

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017. Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di Onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria. L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Molise prevalentemente.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea degli associati
  • Organo di amministrazione
  • Presidente

ART. 11 (L’assemblea)

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail …… spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell’Assemblea) L’assemblea:
  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da numero 7 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti in ogni caso.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione,
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • disciplina l’ammissione degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 (Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro …… giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 (I beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 23 (Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 24 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 26 (Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 27 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.